Tutela dei consumatori – La legislazione sull’origine geografica per prodotti effettivamente fabbricati in Svizzera o per servizi provenienti dalla Confederazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è complessa ma efficace

Secondo il parlamentare e presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Fabio Regazzi la normativa è ottima nella misura in cui «contribuisce a tutelare i consumatori e favorisce una concorrenza leale» e ovviamente «l’indicazione di provenienza può essere utilizzata solo nella misura in cui vengano soddisfatti alcuni criteri legali».

A grandi linee, per stabilire la provenienza svizzera di un prodotto industriale sono determinanti due criteri: almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere stato realizzato in Svizzera e la fase di produzione più significativa deve essersi svolta in Svizzera. Nel caso delle derrate alimentari e dei prodotti naturali, i criteri variano in base al tipo di prodotto.

Erich Rava, Responsabile della comunicazione IPI, l’istituto che si occupa della proprietà intellettuale in Svizzera, informa che non vi sono cifre esatte riguardanti i casi di abuso sanzionati, ciò che risulta sul territorio nazionale sono «in media, 3-4 sentenze all’anno pronunciate negli ultimi quattro anni» che riguardano «l’uso improprio dello stemma svizzero».

Come evidenzia l’avvocato Luca Trisconi «il soggetto che dà indicazioni inesatte sulla propria ditta può essere punito» laddove «intenzionalmente avesse usato l’indicazione di provenienza non pertinente e/o avesse usato una designazione che può essere confusa con un’indicazione di provenienza non pertinente».

Per le aziende operative sul territorio elvetico che lavorano materiali provenienti dall’estero e, negli stessi stabilimenti, realizzano prodotti interamente svizzeri, o perlomeno che rispettano i parametri sopraccitati, si apre il classico pentolone. La normativa si applica al prodotto o alla azienda che realizza quel prodotto?…

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